ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione culturale senza fini di lucro a carattere volontario denominata
“CENTRO STUDI DI STORIA MILITARE E DI GEOPOLITICA – BOLOGNA”.


ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITA’
L’associazione è costituita per il perseguimento di finalità di interesse culturale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Per raggiungere detto scopo l’Associazione può organizzare:
• conferenze, dibattiti e tavole rotonde, presentazioni di libri (anche in via
Telematica);
• mostre;
• lezioni in istituti di formazione;
• premi letterari;
• borse di studio


ARTICOLO 3 – ASSOCIATI
Possono essere ammessi come Soci tutte le persone maggiorenni di buona condotta morale, che hanno fatto domanda scritta, tramite la sottoscrizione del modello predisposto dall’Associazione approvata dal Consiglio Direttivo. Ogni associato ha il diritto di visionare il rendiconto economico finanziario. La quota sociale non è trasmissibile.
I soci possono essere: collettivi o individuali.
Possono essere soci collettivi del Centro:
• Comandi, Reparti, Enti e Scuole Militari delle quattro Forze Armate e della Guardia
di Finanza;
• Associazioni Combattentistiche e d’Arma italiane o straniere;
• Associazioni culturali con obiettivi analoghi e Istituti storici.


I soci individuali possono essere: “ordinari”, “sostenitori”, “vitalizi”, “onorari” e “onorari vitalizi”.
Il Consiglio Direttivo definisce l’entità delle quote associative richieste a soci ordinari, sostenitori e vitalizi. I soci onorari e onorari vitalizi (che non sono tenuti al versamento di quote associative) vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
In caso di decesso, dimissioni di un Consigliere o di sua decadenza della carica tale Consigliere sarà sostituito, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla normale scadenza triennale dell’intero Consiglio.


ARTICOLO 4 – ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell’Associazione:

  • Assemblea Generale dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA GENERALE
E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria
– approvare il bilancio annuale dell’associazione;
– nominare o revocare i candidati al Consiglio Direttivo.
I Soci sono convocati dal rappresentante legale in talune circostanze, alle Assemblee Generali Ordinarie a mezzo lettera scritta, e-mail o WhatsApp almeno otto giorni prima della data della riunione e per partecipare devono essere in regola con la quota associativa.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti all’assemblea validamente costituita.
Le deleghe, necessariamente scritte, sono ammesse soltanto fra gli Associati e con un massimo di tre per Socio.


ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Assemblea nomina, di volta in volta, nove candidati al Consiglio, scelti tra coloro che hanno regolarmente versato la quota sociale nell’anno di nomina del Consiglio Direttivo.
Successivamente, i Consiglieri eleggono nel loro ambito il Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che a sua volta assegna le seguenti cariche:

  • Vice Presidente
  • Segretario
  • Tesoriere (può coincidere con il Segretario)

Oltre ad altre cariche ritenute di volta in volta utili.
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ad esclusione di quanto di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due giorni prima da parte del Presidente a mezzo lettera, e-mail o WhatsApp contenente l’Ordine del Giorno. Il consiglio si ritiene valido ed atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti e le votazioni si intendono approvate
dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio ha l’obbligo di fissare annualmente, entro la data di formazione del bilancio, l’importo della quota associativa.


ARTICOLO 7- CONTO ECONOMICO
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e ha termine il 31 dicembre. Fatto salvo l’anno della costituzione che in ogni caso avrà termine il 31 dicembre. Entro il 1° marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve approvare la bozza del Conto economico Consuntivo e Preventivo
da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 31 marzo per la definitiva approvazione.


ARTICOLO 8 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali donazioni, erogazioni, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura provenienti da Privati ed Enti pubblici.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

REGOLAMENTO APPROVATO IN DATA 13 /08/2021

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Regolamento

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